autocertificazioni
- autentiche
- documenti
- variazioni anagrafiche
- varie
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Le
dichiarazioni sostitutive di
certificazioni (autocertificazioni,
disciplinate dall'art. 46 del
DPR 445/2000) consentono al
cittadino di sostituire a tutti
gli effetti ed a titolo definitivo,
attraverso una propria dichiarazione
sottoscritta, certificazioni
amministrative relative a stati,
qualità personali e fatti.
I certificati che possono essere
sostituiti da una dichiarazione
in carta semplice e senza necessità
dell'autentica della firma sono:
•
data e luogo di nascita
• residenza
• cittadinanza
• godimento dei diritti
politici e civili
• stato di celibe, nubile,
coniugato, vedovo o stato libero
• stato di famiglia
• esistenza in vita
• nascita del figlio
• decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente
• posizione agli effetti
degli obblighi militari
• iscrizione in albi o
elenchi tenuti dalla pubblica
amministrazione
• titolo di studio o qualifica
professionale posseduta
• esami sostenuti
• titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualificazione
tecnica
• situazione reddituale
o economica, anche ai fini della
concessione di benefici e vantaggi
di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali
• assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto
• possesso e numero del
codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe
tributaria
• stato di disoccupazione
• qualità di pensionato
e categoria di pensione
• qualità di studente
• qualità di legale
rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili
• iscrizione presso associazioni
o formazioni sociali di qualsiasi
tipo
• non aver riportato condanne
penali e non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili
e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi della vigente normativa
• di non trovarsi in stato
di liquidazione o di fallimento
e di non aver presentato domanda
di concordato
• qualità di vivenza
a carico
• tutti i dati a diretta
conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello
stato civile
• appartenenza a ordini
professionali
• di non essere a conoscenza
di essere sottoposto a procedimenti
penali
Non sono invece sostituibili
con l'autocertificazione i seguenti
documenti:
•
certificati medici, sanitari,
veterinari
• certificati di origine
e conformità alle norme
comunitarie
• brevetti e marchi
La
mancata accettazione dell'autocertificazione
costituisce violazione dei doveri
d'ufficio.
L'autocertificazione è
consentita anche ai cittadini
comunitari. Relativamente ai
cittadini extracomunitari è
ammessa solo nei confronti di
coloro che sono residenti in
Italia e le dichiarazioni sono
limitate a stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili
da soggetti pubblici italiani.
Le
amministrazioni sono tenute
a procedere ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai
cittadini.
Qualora dal controllo emerga
la non veridicità del
contenuto della dichiarazione,
all'interessato viene notificata
tale incongruenza ed egli è
tenuto a regolarizzare o completare
la dichiarazione resa. Ferma
restando l'applicazione delle
sanzioni penali previste, la
falsa dichiarazione fa decadere
i benefici conseguiti dal provvedimento
adottato.
Elenco
di moduli presenti in Comune,
che possono essere scaricati
(file Word), compilati e stampati:
|
| Iscrizione
presso associazioni |
| Iscrizione
in Albi ecc. tenuti da Pubbliche
Amministrazioni |
| Qualità
di legale rappresentante |
| Nascita
del figlio |
| Normativa
antimafia |
| Adempimenti
degli obblighi militari |
| Residenza |
| Situazione
reddituale |
| Stato
di disoccupazione |
| Stato
di famiglia |
| Titolo
di studio |
| Esistenza
in vita |
| Stato
civile |
| Assenza
di condanne penali |
| Cittadinanza |
| Data
e luogo di nascita |
| Dati
contenuti nei registri dello stato
civile |
| Decesso |
| Godimento
dei diritti civili e politici |
| |
| AUTENTICHE |
Autentica
di firma
La sottoscrizione delle domande
rivolte alla pubblica amministrazione
o a gestori di pubblico servizio
non è più soggetta
ad autentica se la firma è
apposta alla presenza del dipendente
addetto, competente a ricevere
la documentazione. Se la domanda,
debitamente firmata, è
trasmessa a mezzo posta o via
fax deve essere allegata fotocopia,
non autenticata, di un documento
di identità dell'interessato.
La sottoscrizione delle domande
per la partecipazione a selezioni
per l'assunzione a qualsiasi
titolo, in tutte le pubbliche
amministrazioni, nonché
ad esami per il conseguimento
di abilitazioni, diplomi o titoli
culturali non è soggetta
ad autenticazione.
Legalizzazione fotografie
La legalizzazione della fotografia,
prescritta per il rilascio dei
documenti personali, viene effettuata
direttamente dall'amministrazione
competente al rilascio del documento
stesso. Il diretto interessato
deve presentarsi munito di:
• fotografia
• documento di riconoscimento
in corso di validità
• La legalizzazione della
fotografia è esente da
bollo
Autentica di copia
L'autentica di copia è
un'attestazione di conformità
a un originale che può
essere effettuata dal pubblico
ufficiale dal quale è
stato emesso o presso il quale
è depositato l'originale,
o al quale deve essere prodotto
il documento. L'autentica può
inoltre essere effettuata da
un notaio, cancelliere, segretario
comunale o altro funzionario
incaricato dal Sindaco. Nel
caso in cui il cittadino debba
presentare copia autentica di
un documento ad amministrazioni
pubbliche o a gestori di pubblici
servizi, l'autentica della copia
può essere fatta dal
responsabile del procedimento
o da qualsiasi altro dipendente
competente a ricevere la documentazione,
su esibizione dell'originale.
L'art. 19 del DPR 445/2000 prevede
la possibilità di sostituire
l'autentica di copia di un documento
con la dichiarazione di conformità
all'originale, effettuata con
dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà. In particolare
è possibile attestare
che è conforme all'originale:
• la copia di un atto
o di un documento rilasciato
o consegnato da un'amministrazione
pubblica
• la copia di una pubblicazione,
di un titolo di studio o di
servizio
• la copia di documenti
fiscali che devono obbligatoriamente
essere conservati dai privati
La dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà
che attesta la conformità
all'originale di una copia va
sottoscritta dall'interessato
davanti al dipendente addetto
o presentata con la fotocopia
del documento d'identità
della persona che l'ha firmata
e non è dovuta l'imposta
di bollo. Per l'autentica di
copia davanti al pubblico ufficiale
presso il quale è depositato
l'originale o al quale deve
essere prodotto, o davanti ad
altro pubblico ufficiale, è
dovuta l'imposta di bollo.
Elenco
di dichiarazioni sostitutive
di atti di notorietà
che possono essere scaricati(file
Word), compilati e stampati:
|
| Atto
generico 1 |
| Atto
generico 2 |
| Atto
generico con più dichiaranti |
| Alloggio
stranieri |
| Certificazioni |
| Copia
conforme |
| Dichiarazione
eredi |
| Esatte
generalità |
| Fabbricati |
| Patente
stranieri |
| Domanda
di pensione per superstiti e di
indennità di morte |
| Prima
e unica proprietà abitativa |
| Stato
di famiglia originario |
| |
| DOCUMENTI |
CARTA
DI IDENTITA'
Rilascio - Prima emissione
1) Cittadini maggiorenni:
l'interessato dovrà
presentarsi con n. 3 fotografie
recenti e uguali.
E' possibile richiedere la
carta di identità valida
per l'espatrio, compilando
e sottoscrivendo una dichiarazione,
prevista sul modulo in distribuzione
presso l'ufficio, attestante
di non trovarsi in nessuna
condizione che ne impedisca
il rilascio;
2) Cittadini stranieri residenti:
l'interessato dovrà
presentarsi con n. 3 fotografie
recenti e uguali e permesso
/ carta di soggiorno in corso
di validità;
La carta di identità
verrà rilasciata NON
VALIDA PER L'ESPATRIO.
3) Cittadini minorenni (da
15 anni a 18 anni): occorrono
n. 3 fotografie recenti e
uguali.
Per la validità all'espatrio
è necessaria la sottoscrizione
di entrambi gli esercenti
la potestà sul minore,
sulla prevista dichiarazione
attestante che il medesimo
non si trovi nelle condizioni
ostative al rilascio del passaporto.
LA CARTA DI IDENTITA' HA UNA
VALIDITA' DI 5 ANNI DALLA
DATA DI RILASCIO
Rinnovo
Si può effettuare a
partire dal 180° giorno
antecedente la scadenza. L'interessato
dovrà presentarsi con
n. 3 fotografie recenti e
uguali e
carta di identità scaduta
o in scadenza.
Duplicato
Il duplicato della
carta di identità si
può richiedere:
a) a seguito di furto o di
smarrimento (occorrono n.
3 fotografie recenti e uguali,
altro idoneo documento di
identificazione, denuncia
di smarrimento o furto effettuata
all'Autorità di Pubblica
Sicurezza: Carabinieri, Polizia
di Stato);
b) a seguito di deterioramento(occorrono
n. 3 fotografie recenti e
uguali, carta di identità
deteriorata).
Per i cittadini stranieri
l'interessato dovrà
presentarsi anche con Permesso
di Soggiorno o Carta di Soggiorno
in corso di validità
oltre ai documenti sopra citati.
CERTIFICATO
DI NASCITA PER L'ESPATRIO DEI
MINORI DI ANNI 15
Viene rilasciata ai minori di
15 anni (cittadini italiani),
come documento valido per l'espatrio.
I genitori dovranno presentarsi
con n. 1 fotografia del minore
per la compilazione e sottoscrizione
della necessaria domanda. Per
la relativa convalida per l'espatrio
nei paesi elencati qui sotto,
i genitori dovranno recarsi
presso gli uffici della Questura
o Commissariati di zona:
Austria, Belgio, Croazia, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Grecia,
Irlanda, Lichtestein, Lussembrugo,
Malta, Olanda, Portogallo, Principato
di Monaco, Slovenia, Spagna,
Svizzera, Tunisia (*), Turchia
(*).
(*) soltanto per viaggi
organizzati
TESSERA
ELETTORALE
Con l'entrata in vigore del
DPR 08/09/2000 N.299 e successive
modifiche è stato sostituito
il vecchio certificato elettorale
con la Tessera Elettorale personale
che permette, unitamente ad
un documento di identità
valido, di esercitare il diritto
di voto.
Viene rilasciato ad ogni cittadino
che risulta iscritto negli elenchi
elettorali e contiene i dati
anagrafici del titolare, il
luogo di residenza, il numero
e la sede della sezione alla
quale l'elettore è assegnato
ed è contrassegnata da
un numero.
Duplicato
In
caso di smarrimento o furto
della tessera elettorale, può
essere rilasciato un duplicato
della stessa, su domanda dell'interessato.
Il duplicato ha la stessa funzione
della tessera originale.
In caso di deterioramento, risultando
quindi inutilizzabile, è
possibile richiederne un duplicato,
previa domanda e consegna dell'originale.
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| VARIAZIONI
ANAGRAFICHE |
Rettifiche di stato
civile
Si possono effettuare rettifiche
per:
•variazione di stato
civile (da celibe/nubile a
coniugata/o; da coniugata/o
a vedova/o; da coniugata/o
a già coniugata/o)
•variazione di nome
•variazione di data
e/o luogo di nascita
E' necessario presentare documentazione
comprovante la rettifica.
Cambi di residenza
Per residenza si intende il
luogo in cui la persona dimora
abitualmente. Il relativo
cambio riguarda tutti coloro
che, con provenienza da altro
Comune italiano o dall'estero,
trasferiscono la propria residenza
in un nuovo Comune. Un qualunque
componente maggiorenne del
nucleo familiare, ha l'obbligo
di dichiarare l'avvenuta variazione
su un modello dell'istituto
centrale di statistica.
Occorre presentarsi con un
documento di identificazione.
I cittadini stranieri debbono
presentarsi anche con permesso
di soggiorno in corso di validità.
Contestualmente all'accettazione
della dichiarazione di variazione
anagrafica è prevista,
da parte dell'ufficio, la
comunicazione alla Direzione
Generale della Motorizzazione
Civile per l'aggiornamento
dell'indirizzo sulla patente
di guida e carta di circolazione
di eventuali autoveicoli,
motoveicoli, ciclomotori e
rimorchi posseduti.
La predetta procedura non
è prevista per le carte
di circolazione degli autobus,
dei veicoli destinati a trasporto
di cose di massa complessiva
superiore a 6 tonnellate,
dei taxi, dei veicoli adibiti
a noleggio con conducente
e dei veicoli intestati a
persone giuridiche per i quali
occorre rivolgersi alla Motorizzazione
Civile. Per i cittadini stranieri
la procedura si avvia soltanto
se sono in possesso di documenti
(patente o carta di circolazione)
italiani.
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| VARIE |
| Modulo
tassa per lo smaltimento rifiuti
solidi urbani interni |
| Modulo
smaltimento rsu e assimilati |
| Richiesta
di esercizio in autotutela |
| Variazione
ICI |
| Comunicazione
- Vendita presso il domicilio
dei consumatori |
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